CTP - Consulenza Tecnica di Parte

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La legge garantisce fermamente la tutela del diritto di contraddittorio: congiuntamente all'ordinanza di nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) il giudice stabilisce anche un termine per la nomina dei consulenti di parte (CTP), secondo quanto espressamente previsto dal codice (art.87 c.p.c.; art.201 c.p.c.).

La presenza del CTP nel procedere delle operazioni peritali rappresenta un diritto della parte, che ne sostiene gli oneri economici. Il CTP partecipa personalmente a tutti i colloqui o ai diversi accertamenti predisposti dal CTU e può proporre considerazioni di utilità non solo per il proprio assistito, ma anche per il processo di valutazione e comprensione della situazione in oggetto.

Nei contesti peritali dove ognuno interpreta in modo equilibrato il proprio compito, il CTU ed i CTP delle rispettive parti trovano una corretta modalità di collaborazione: i CTP svolgono il proprio ruolo di tutela, in primo luogo accompagnando i propri assistiti nel percorso di valutazione, sostenendoli nelle rispettive motivazioni ed intervenendo in sede peritale al fine di portare a conoscenza comune elementi utili alla valutazione, visibili solo dal particolare punto di vista della parte.

Bibliografia: La consulenza psicologica in sede giudiziaria di Maria Elena Magrin , in Guida al lavoro peritale, a cura di Maria Elena Magrin, 2000, Giuffrè Editore - Milano